Un fondo comune di investimento è, secondo la definizione dell’art. 1 del Tuf, un patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento, suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi.

Il fondo comune è, in altri termini, formato da un insieme di quote di capitale versate dai partecipanti che vengono poi investite da società di gestione in strumenti finanziari, beni immobili ed altri valori accuratamente selezionati e diversificati al fine di realizzare un effettivo frazionamento del rischio.

In relazione alla composizione di portafoglio, a seconda cioè del tipo di titoli detenuti, i fondi si possono così distinguere:
– obbligazionari, se hanno ad oggetto prevalentemente titoli obbligazionari;
– azionari, se hanno ad oggetto prevalentemente titoli azionari;
– fondi di liquidità, aventi ad oggetto titoli a brevissima scadenza;
fondi flessibili, caratterizzati dall’ampia libertà di scelta del gestore circa la composizione del fondo e le sue modifiche.

La composizione diversificata del portafoglio fraziona il rischio fra le diverse forme di investimento possibili, mentre la professionalità e la specializzazione delle società di gestione consente un investimento che sposa le diverse esigenze dei singoli investitori. Individuati gli obiettivi e la propensione al rischio del risparmiatore, si sceglie il fondo che più gli si confà.

Ad esempio, l’esigenza di una liquidità immediata con pochi rischi e guadagno non eccessivo, si sposa bene con un fondo monetario, mentre un investimento ad alto rischio, nel lungo periodo e con possibilità di forti guadagni porterà ad un investimento prevalentemente azionario.

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