ETF ed ETC: come vengono tassati?
Educazione Finanziaria
La tassazione di questi strumenti finanziari varia a seconda che parliamo di ETF o di ETC.
Nell’ambito degli Etf, occorre fare un’ulteriore classificazione tra Etf armonizzati ed Etf non armonizzati, perché seguono regole fiscali diverse. Gli Etf sono armonizzati se quotati sulla Borsa Italiana e rispettano le regole e le direttive europee che favoriscono la tutela del consumatore. Gli Etf non armonizzati sono quotati sulle borse non europee e non si adeguano alle direttive europee. Gli Etf armonizzati possono essere gestiti sia in regime amministrato che in regime dichiarativo. Il regime amministrato prevede che l’intermediario funga da sostituto di imposta. La banca adempie a tutti obblighi fiscali derivanti dagli investimenti garantendo il pieno anonimato dell’investitore.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva (del 26%) dovuta dal contribuente è effettuata dall’intermediario. Il momento impositivo è costituito dalla data di realizzo della plusvalenza (differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto) che coincide con la data di regolamento. La tassazione da parte della Banca avviene su ogni plusvalenza percepita, secondo le previsioni dell’art. 68 del TUIR. Per gli Etf armonizzati la base imponibile può essere ridotta in proporzione alla quota del fondo investita in titoli pubblici italiani o di Stati esteri white list, in tal caso l’aliquota scende dal 26% al 12,50%.
Le plusvalenze degli Etf armonizzati costituiscono “redditi da capitale” e per questo non possono essere utilizzate per compensare eventuali minusvalenze pregresse.
Le minusvalenze (differenza negativa tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto) costituiscono, invece, un “reddito diverso” per cui possono essere compensate in futuro con plusvalenze generate da altri prodotti che producono un reddito diverso (azioni, opzioni, futures, cfd, ecc). I proventi (dividendo) erogati dagli Etf armonizzati a distribuzione costituiscono “reddito da capitale”, per cui anche in questo caso non possono essere utilizzati per recuperare eventuali minusvalenze pregresse. Le quote detenute in Etf sono soggette all’imposta di bollo che ammonta allo 0,20% annuo.
E’ facoltà dell’investitore, per gli Etf armonizzati, di optare anche per il regime dichiarativo, in tal caso, avrà l’obbligo di provvedere ad eseguire tutti gli adempimenti fiscali.eguire tutti gli adempimenti fiscali. Gli Etf non armonizzati devono essere necessariamente gestiti nel regime dichiarativo al momento che per questo strumento finanziario le banche non sono sostituto di imposta.
Le plusvalenze, in questo caso, sono assimilate ai redditi ordinari e contribuiscono alla formazione del reddito complessivo e saranno soggette alla tassazione IRPEF, con i suoi tipici scaglioni progressivi (fino a €15000 23%; da € 15001 a € 28000 27%; da 28001 a € 55000 38%; da € 55001 a € 75000 41%). Le minusvalenze generate da Etf non armonizzate costituiscono “reddito diverso” e per questo possono essere compensate con plusvalenze generate in precedenza. Anche gli Etf non armonizzati sono soggetti all’imposta di bollo nella misura del 0,20%. Un discorso a parte meritano gli ETC, o in generale gli ETN che non sono prodotti OICR. Sono tassati con un’aliquota unica del 26% e generano solamente “reddito diverso”.
Questo significa che gli ETC, dal punto di vista fiscale, si rivelano essere uno strumento molto efficiente, dal momento che le plusvalenze possono essere compensate con eventuali minusvalenze pregresse entro 4 anni a partire dall’anno in cui sono state prodotte. Anche gli Etc sono soggetti all’imposta di bollo dello 0,20%.
Sono Anita Taiani, consulente finanziaria e aiuto le persone a gestire serenamente ed efficacemente il proprio patrimonio finanziario attraverso il mio metodo “Finanza Zen”. Se sei interessato a una consulenza, contattami al numero +39 3332748377, anche su WhatsApp.