Dall’Aprile 2017 la responsabilità del medico è disciplinata dalla Legge Gelli 24/2017 che ha sostituito la Legge Balduzzi 189/2012. Quando si parla di responsabilità di un danno procurato ad un paziente, per individuare il soggetto su cui far ricadere questa responsabilità occorre capire chi è il titolare del rapporto contrattuale.
Le diverse implicazioni di responsabilità impattano sul medico a seconda del modo in cui egli esercita la propria attività:
- Medico Libero Professionista che ha rapporti contrattuali diretti con il paziente
- Medico che esercita in una struttura sanitaria (come dipendente o con Partita Iva)
La prima cosa da specificare al Consulente Finanziario quindi, affinché questi possa avviare la giusta strategia preventiva per la difesa del patrimonio, è la propria posizione lavorativa per poi comprendere insieme i rischi.
Scenario 1: il paziente si rivale sul Medico
Se il Paziente (che ha subito danno) si rivolge direttamente al Medico, la responsabilità per un errore professionale cade tutta sul Medico che presta le cure e con il quale si è instaurata una obbligazione definita “Contratto di Spedalità”, ovvero di assistenza sanitaria.
Un danno causato durante questa prestazione fa scattare quella che viene definita una Responsabilità Civile “contrattuale”. Si tratta di una responsabilità molto gravosa per cui si prevede la presunzione di colpa. Il medico per discolparsi deve dimostrare che esistono cause che hanno procurato il danno, a lui non imputabili. Questa responsabilità è resa ancora più gravosa dal fatto che è prevista una prescrizione di 10 anni per le richieste di risarcimento (art. 2946c.c.)
Scenario 2: il paziente si rivale sulla Struttura Sanitaria
La situazione cambia molto se il Paziente si rivolge, per la prestazione di cura, ad una Struttura Sanitaria, perché in questo caso il rapporto contrattuale è tra la struttura e il paziente. La responsabilità di un danno ricade direttamente sulla struttura, anche se la condotta colposa è stata posta in essere da un Medico al suo interno. Il fatto che la responsabilità ricade sulla Struttura Sanitaria deriva dal richiamo dell’Art 7 della Legge Gelli all’Art. 1228c.c. (responsabilità per fatto degli ausiliari), che la chiama in causa anche per le azioni compiute dagli operatori di cui si avvale, poco importa il rapporto con cui, tali operatori, sono legati ad essa.
Questo principio vale per tutti i professionisti che esercitano:
- in rapporto di lavoro dipendente
- in regime di libera professione intramuraria
- nell’ambito di attività di sperimentazione e ricerca clinica
- in regime di convenzione SSN
- attraverso la telemedicina
Sembrerebbe che il medico strutturato può esercitare senza rischi, ma c’è un aspetto importante da considerare: la Struttura può esercitare azione di rivalsa contro il Medico che ha provocato il danno, se prova che il suo comportamento è stato caratterizzato da dolo o colpa grave.
Sul Medico rimane quindi sempre una parte del rischio, se con il suo comportamento dannoso supera quel sottile confine tra colpa lieve e colpa grave, o comunque al manifestarsi dei seguenti elementi:
- negligenza (ingiustificata mancata adozione di azioni necessarie)
- imprudenza (mancata considerazione dei rischi)
- imperizia ( mancanza della giusta preparazione)
Mentre in presenza dei primi due elementi il giudizio di colpa grave è certo, nel caso di errore causato da imperizia si entra nel merito.
Se viene riconosciuta la colpa grave del medico, la struttura sanitaria che è stata chiamata in causa per risarcire il danno al paziente può rivalersi nei confronti del medico responsabile della condotta colposa per le somme pagate a titolo di risarcimento.
La logica della rivalsa è la stessa se la struttura è pubblica o privata, ma cambia l’iter.
Se il medico responsabile è inserito all’interno di una struttura pubblica, il procedimento di rivalsa prende il nome di “azione di responsabilità amministrativa” e viene esercitata da un Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.
Se il medico è invece inserito in una struttura sanitaria privata, il nome del procedimento rimane “azione di rivalsa” e la colpa grave viene giudicata in un Tribunale ordinario. Quindi il medico rischia, ma quanto?
Se il Medico è dipendente della Struttura
Anche in questo caso dipende dal rapporto che si instaura tra medico e struttura. Se il medico è inquadrato come dipendente, la sua esposizione è limitata e l’importo della rivalsa non può superare (per ogni evento) il triplo della retribuzione annua lorda.
Se il Medico è un autonomo esterno alla Struttura
Se invece il medico esercita all’interno della struttura come autonomo, la sua esposizione al rischio è sempre solo per colpa grave, ma è illimitata proprio quella dei liberi professionisti che esercitano al di fuori della struttura.
La legge Gelli, stabilisce un obbligo assicurativo anche per i medici “interni” alla struttura, imponendo la stipula di una polizza di colpa grave adeguata.
Oltre ad essere un obbligo è una necessità sottoscrivere una tutela assicurativa, perché ogni professionista sanitario ha un vivo interesse a proteggere il proprio patrimonio dalle richieste di risarcimento.
Il tema della responsabilità medica è molto delicato. La risposta a questa esigenza non può essere superficiale e sommaria, ma deve essere disegnata intorno alla propria specifica situazione professionale, dopo che il problema è stato sviscerato in tutti i suoi innumerevoli aspetti, ecco perché consiglio sempre di richiedere una consulenza finanziaria per mettere al sicuro il proprio patrimonio
Sono Anita Taiani, consulente finanziaria e aiuto le persone a gestire serenamente ed efficacemente il proprio patrimonio finanziario attraverso il mio metodo “Finanza Zen”. Se sei interessato a una consulenza, contattami al numero +39 3332748377, anche su WhatsApp.