Si avvicina il momento di decidere, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di “affrancare” i redditi di capitale e i redditi diversi, maturati al 31 dicembre 2022 dall’investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), o da contratti di assicurazione sulla vita di ramo I e V, assoggettandoli a un’imposta sostituiva più favorevole.
Riassumendo, si può scegliere di anticipare il pagamento dei capital gain maturati al 31 dicembre 2022, pagando un’imposta sostitutiva del 14% invece del 26%, risparmiando tasse sulle plusvalenze.
Se la scelta è l’affrancamento
Ovviamente, in caso di adesione all’affrancamento, gli eventuali capital gain maturati tra il 31 dicembre 2022 e la data di effettivo realizzo saranno assoggettati all’aliquota in vigore al momento.
Nel caso degli Oicr, ad esempio fondi comuni ed Etf, (Exchange traded fund), l’imposta ridotta si applica alla differenza tra il valore delle quote al 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione, per le polizze assicurative vita alla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi versati.
Condizioni e scadenze
Attenzione, però, che le polizze vita per le quali si può usufruire di questa opzione sono quelle di ramo I, nelle quali i premi confluiscono in una gestione separata e sono rivalutati annualmente in base ai rendimenti ottenuti con una garanzia del capitale, e quelle meno diffuse di ramo V, le polizze di capitalizzazione che prevedono il pagamento di un capitale alla scadenza e non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell’assicurato.
Sono escluse, invece, le polizze unit-linked, quelle di ramo III, nelle quali il premio è investito in fondi interni o esterni.
L’opzione dovrà essere esercitata entro il 30 giugno.
Mediante comunicazione all’intermediario con il quale si intrattiene un rapporto di custodia, amministrazione e altre tipologie di rapporto, l’imposta dovrà essere versata entro il 16 settembre.
Restano alcuni dubbi interpretativi che dovranno essere sciolti dall’amministrazione fiscale e che riguardano alcune tipologie di Oicr: la nozione di “medesima categoria omogenea” o il trattamento della quota di proventi derivanti dall’investimento in titoli di Stato o enti sovranazionali, che già godono di un trattamento fiscale agevolato.
Rischi e vantaggi
Non c’è una risposta univoca, perché dipende in larga parte dalle aspettative che l’investitore ha circa l’andamento futuro degli strumenti finanziari per i quali può esercitare l’opzione e dal suo orizzonte temporale di investimento.
La convenienza è certa se ci si aspetta un valore di quota molto alto rispetto a quello registrato al 31 dicembre 2022.
Se però accade il contrario, se cioè il valore di realizzo futuro sarà inferiore a quello di affrancamento, c’è il rischio di ritrovarsi ad aver pagato più imposte.
Esempi utili
Ipotizziamo di aver acquistato a 10 euro 2.000 quote di un Etf che a dicembre 2022 quota 24 euro.
Con l’affrancamento si verserebbe un’imposta di 3920 euro (il 14% della differenza tra il valore delle quote al 31 dicembre, 48.000 euro, e il valore di acquisto di 20.000 euro) in luogo di un imposta pari a 7.280 euro.
Il risparmio fiscale è evidente, ma abbiamo banalmente considerato che il nostro Etf continui ad apprezzarsi nel tempo.
Ma se il nostro Etf non dovesse andare incontro ad un apprezzamento importante, non solo non avremmo alcun beneficio fiscale, ma avremmo più tasse di quelle che effettivamente avremmo dovuto pagare.
Esempio: supponiamo di aver aderito all’apprezzamento e di aver pagato un’imposta di euro 3920 in base al valore registrato al 31 Dicembre, e supponiamo di vendere il nostro Etf successivamente a tale data con un valore di realizzo pari a 25.000 euro (plusvalenza di 5.000 euro).
Considerazioni e valutazioni
Tale plusvalenza avrebbe generato un’imposta di 1.300 euro (al 26%) se non avessimo aderito all’affrancamento.
C’è poi da considerare la necessità di anticipare il pagamento dell’imposta sostitutiva nel caso di adesione all’affrancamento: nella tassazione ordinaria l’imposta viene pagata dall’intermediario utilizzando una parte della cifra incassata.
Se si esercita l’affrancamento, la “provvista” per il versamento dell’imposta deve essere fornita dal contribuente all’intermediario, e maggiore è in valore assoluto la plusvalenza, più elevata sarà la liquidità da impiegare.
La convenienza dell’adesione all’affrancamento va valutata caso per caso.
Sono Anita Taiani, consulente finanziaria e aiuto le persone a gestire serenamente ed efficacemente il proprio patrimonio finanziario attraverso il mio metodo “Finanza Zen”. Se sei interessato a una consulenza, contattami al numero +39 3332748377, anche su WhatsApp.