Fiscalità. Il regime fiscale per i prodotti assicurativi vita.

 

Il trattamento fiscale è una delle caratteristiche che può rendere i prodotti assicurativi vita più interessanti rispetto ad altri strumenti finanziari.

Il regime fiscale da applicare ai prodotti assicurativi vita varia al variare delle specifiche caratteristiche.

Occorre distinguere due fasi:

– La fase del pagamento del premio da parte del contraente

– La fase del godimento della prestazione assicurativa

 

Il trattamento fiscale premi

 

Tutti i premi relativi a contratti emessi o rinnovati a partire dal 1 Gennaio 2001 non sono soggetti ad alcuna imposta.

La detraibilità fiscale cambia a seconda del tipo di polizza e viene riconosciuta esclusivamente per le polizze di puro rischio (con riferimento al rischio di decesso  e di invalidità permanente superiore al 5%).

Valutiamo i diversi casi.

 

Assicurazioni vita in caso morte

 

Le polizze vita caso morte hanno lo scopo di limitare quanto più possibile i danni economici derivanti dalla morte dell’assicurato.

Tali assicurazioni si dividono in:

Polizze vita caso morte temporanee

Questa tipologia di polizze (TCM) prevede che venga pagato un premio a fronte del quale, in caso di morte dell’assicurato entro un determinato periodo di tempo, la compagnia assicurativa s’impegna a liquidare, al soggetto designato in polizza come beneficiario, il capitale assicurato.

Polizze vita caso morte a vita intera

In questo caso, la durata coincide con la vita dell’assicurato.
Infatti, nell’assicurazione a vita intera l’assicuratore garantisce la prestazione (capitale o rendita) al beneficiario, in caso di decesso dell’assicurato in qualunque momento questo avvenga.

Polizze e detraibilità

 

Per queste polizze, a partire dall’anno 2014, è prevista la detraibilità fiscale del 19% del premio versato, ma SOLO per la parte del premio versato a copertura del rischio morte, su un massimo di € 530,00 (con beneficio fiscale massimo pari a € 100,70).

La detraibilità è possibile quando il contribuente coincide con il contraente ma, nel caso in cui l’assicurato sia una persona fisica diversa, la detrazione compete ugualmente al contraente purché l’assicurato sia un suo familiare convivente e a “carico”.

 

Assicurazioni vita caso vita e a prevalente contenuto finanziario

 

Le assicurazioni sulla vita connesse con:

Fondi di investimento o indici, aventi caratteristiche prevalentemente finanziarie (unit linked o le index linked appartenenti alle Ramo III)

– Le assicurazioni caso vita, come quelle di Ramo I sulla durata della vita umana di tipo “rivalutabile” o a “gestione separata”

– Le operazioni di capitalizzazione (Ramo V)

che hanno come obiettivo l’accantonamento e l’accrescimento di un capitale, non prevedono alcuna detraibilità fiscale del premio versato.

 

Assicurazione vita mista

 

Tali polizze hanno la caratteristica di intervenire sia in caso di morte dell’assicurato sia di accantonare un capitale e di accrescerne il valore nel tempo.

Una polizza mista prevede la maturazione di un capitale nel tempo e assicura contro quegli eventi che possano portare ad un infortunio, oppure alla invalidità o alla morte dell’assicurato.

 

Trattamento fiscale delle prestazioni

 

Per il  trattamento fiscale delle prestazioni delle polizze occorre distinguere tra capitale e rendita.
Nel caso di godimento della prestazione sotto forma di capitale, si possono presentare due casi:

 

1) Polizze vita – Caso vita; Polizze vita a prevalente contenuto finanziario

La ritenuta a titolo di imposta sul rendimento finanziario realizzato si calcola:

–  Fino al 31/12/2011 , l’aliquota è del 12,50%, indipendentemente dalla composizione del sottostante finanziario collegato al contratto

– Dall’1/01/2012 al 30/06/2014 si applica l’aliquota del 12,50% o del 20% in base alla natura del sottostante finanziario collegato al contratto

– A partire dall’1/07/2014 si applica l’aliquota del 12,50% o del 26% in base alla natura del sottostante finanziario collegato  al contratto.

 

2) Polizze vita – Caso morte o invalidità grave (superiore al 5%)

Se il capitale è erogato in caso di premorienza dell’assicurato è esente totalmente da qualsiasi tipo di imposta limitatamente alle polizze di puro rischio.

 Nel caso di godimento della prestazione sotto forma di rendita vitalizia occorre applicare la ritenuta d’imposta sul reddito di capital gain maturato (v. schema sopra).

Il montante (capitale iniziale + capital gain), prima di essere convertito in rendita, è soggetto alla ritenuta a titolo di imposta sul rendimento finanziario realizzato (differenza tra montante maturato e premi versati).

L’erogazione della rendita avviene moltiplicando il montante netto per un fattore di conversione (coefficiente di rendita) che tiene conto dell’età e del sesso del contraente.

Finalità previdenziale e non 

 

La rendita prevede un diverso trattamento fiscale a seconda della finalità per cui si è stipulata la polizza:

Finalità previdenziale, in cui non è prevista la possibilità di riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione, le singole rate della rendita non sono soggette ad Irpef.

Nel caso in cui le rate successive presentano un importo superiore a quello della prima rata, si ha la formazione di nuovo reddito da capitale.

Finalità non previdenziale, in cui è prevista la possibilità di riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione, le singole rate di rendita sono soggette all’Irpef.
L’ammontare delle singole rate e dei redditi di capitale eventualmente maturate dovrà essere dichiarato e verrà sommato agli altri redditi definendo la base imponibile e l’aliquota Irpef cui sarà soggetto.

Un esempio concreto

 

Il sig. Rossi per un contratto assicurativo di rendita differita versa complessivamente premi pari a €500.000.
Il capitale maturato al termine, utile a generare una rendita vitalizia, dopo aver scontato la tassazione solo sulle plusvalenze, ammonta a euro 700.000.

Ipotizzando un coefficiente di conversione del montante in rendita pari al 5% annuo, la prima rata di rendita vitalizia annua ammonterebbe a 35.000 euro (esenti da qualsiasi altra tassazione).

Se, dopo il primo anno, per effetto del rendimento della gestione separata, la successiva rata di rendita dovesse essere pari a euro 38.000, sulla differenza fra 38.000 e 35.000 sarà applicata un’imposta del 26% oppure del 12,50% a seconda della natura del sottostante finanziario collegato al contratto.

 

L’imposta di bollo

 

L’imposta di bollo consiste nel pagamento di un‘imposta proporzionale al valore dell’investimento al 31 Dicembre di ogni anno.

Non tutti i prodotti assicurativi sono soggetti all’imposta, ne sono esenti tutte le polizze vita di Ramo I, i Pip, i fondi pensione e i fondi sanitari; tutte le polizze sottoscritte prima del 31 Dicembre 2000.
Per le polizze di Ramo III e ramo V (le capitalizzazioni) è stata prevista una sospensione d’imposta.

In conclusione, non si paga al 31/12 di ogni anno, ma al momento del riscatto o della liquidazione del contratto.